- Introduzione
- Cos’è l’idrokinesiterapia
- Indicazioni terapeutiche dell’idrokinesiterapia
- Come nasce l’idrokinesiterapia
- Differenza fra idrokinesiterapia e sport in acqua
- Come si svolgono le sedute di idrokinesiterapia
- I costi dell’idrokinesiterapia sono mutuabili o detraibili?
- Spese mediche detraibili con prescrizione medica
- Per l’idrokinesiterapia, serve la richiesta del medico per la detrazione?
L’idrokinesiterapia rende possibile la pratica di numerosi esercizi di riabilitazione in acqua mediante sollecitazioni minime per la persona. Immerso nell’acqua il peso corporeo cala e con esso la pressione sulle articolazioni.
Se ad esempio l’immersione raggiunge le spalle, il peso del corpo umano cala del novanta percento. Questo permette movimenti con maggiore facilità che nella terapia a terra, anticipando il recupero e la deambulazione.
L’idrokinesiterapia può essere effettuata in ambito neurologico, reumatologico, ortopedico e traumatologico, pneumologico. Miopatie, distrofie, lombalgie, alterazioni post – chirurgiche, fratture e distorsioni sono le problematiche che più spesso portano gli utenti ad iniziare un percorso riabilitativo in acqua.
Attraverso l’idrokinesiterapia si può toccare con mano un importante miglioramento del tono muscolare e dei movimenti articolari. Questa terapia ha anche un importante ruolo di prevenzione nei pazienti anziani; il soggetto, infatti, lavorando in un ambiente di “microgravità” recupera un maggiore controllo motorio, un miglioramento dell’equilibrio scongiurando così il rischio di cadute e rallentando il declino funzionale connesso all’invecchiamento.
L’idrokinesiterapia si sostanzia nel movimento attivo e passivo in acqua calda. L’acqua, se usata nella maniera adeguata e con le peculiarità strutturali giuste, è il giusto ambiente in cui recuperare il movimento, anche per persone che non sanno nuotare e che non sono mai entrati in piscina. L’acqua permette di scaricare completamente o parzialmente le articolazioni, effetto miorilassante, miglioramenti nel controllo dei fastidi, deambulazione agevolata, riduzione dell’edema, mobilizzazione passiva facilitata, maggior movimento con minore sforzo, miglior reclutamento muscolare, coinvolgimento non esclusivo della parte interessata ma coinvolgimento muscolare e articolare complessivo, benefici psico-fisici di rilassamento, riduzione dei tempi di recupero in un iter di riabilitazione.
L’idrokinesiterapia sostanzialmente è una pratica di supporto alle tradizionali terapie riabilitative “a secco” adoperate in ambito neuromotorio e ortopedico. L’idrokinesiterapia, dall’unione delle parole greche hydro (acqua), kines (movimento) e therapea (guarigione) è una terapia riabilitativa basata sulle potenzialità intrinseche nell’acqua, che sorregge gran parte del peso del corpo facilitando lo svolgimento di movimenti con un idoneo lavoro muscolare anche in condizioni di ridotto tono muscolare e di difficoltà di carico.
L’idrokinesiterapia si incentra sul Principio di Archimede, in base al quale “un corpo totalmente o parzialmente immerso in un fluido provoca una spinta in sollevamento uguale al peso del fluido spostato”. Semplificando il movimento mediante la diminuzione del novanta percento del peso corporeo su articolazioni e colonna vertebrale, l’azione dell’acqua ha dunque effetti antidolorifici e decontratturanti. L’opportunità di muoversi con agilità, limitando il dolore, ha altresì effetti positivi anche sulla psicologia del paziente, che acquisisce maggiore sicurezza nella corretta esecuzione dell’esercizio e fiducia nell’esito positivo della terapia.
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L’interesse per le proprietà idroterapiche ritornò in voga a cominciare dalla seconda metà del diciassettesimo secolo, quando il medico britannico Sir John Floyer espose diversi approfondimenti sugli effetti terapeutici dei bagni caldi e freddi. Da quel momento, nell’Europa occidentale ebbero origine diversi centri termali e riabilitativi fondati sulle proprietà terapeutiche dell’acqua. In Italia, ad iniziare dal secondo dopo guerra, queste peculiarietà benefiche sono state ufficialmente riconosciute ed inserite nel Sistema Sanitario Nazionale, in modo da garantire un più ampio accesso a prezzi calmierati coerentemente con il principio scritto in Costituzione della tutela della salute.
Innanzitutto specifichiamo che quando si parla di idrokinesiterapia non si parla assolutamente né di nuoto né di acqua-gym. Il primo è infatti un vero e proprio sport con tutte quindi le indicazioni e controindicazioni del caso. Nel caso dell’acqua-gym, si parla di un’attività di piscina tendente ad aumentare il trofismo muscolare e migliorare le performance cardiovascolari del soggetto sportivo, ma quindi indicato nel paziente da riabilitare.
In questa attività, infatti, l’acqua è usata prevalentemente come aumento della resistenza al movimento e non come facilitazione di esso.
Altro punto da chiarire è che la idrokinesiterapia è un’attività sanitaria a tutti gli effetti, e pertanto non potrebbe essere svolta in piscine che non presentino questi specifici permessi. In particolare la piscina a fini terapeutici dovrà avere una temperatura non di 26°C ma di 32°C. Dovrà avere una discesa in acqua confortevole e non rischiosa per qualsiasi tipo di paziente, anche con handicap. Quindi dovranno essere previsti in struttura scivoli specifici o altri sistemi semiautomatici di sollevamento. Solo così si potranno ottemperare gli obblighi assicurativi e di legge che le ASL prevedono.
In acqua per lo più si utilizzano esercizi attivi, facilitati eventualmente dal terapista o dall’utilizzo di sussidi e dalle spinte idrostatiche. Nelle fasi successive del trattamento, le resistenze offerte dal mezzo acquoso e dai sussidi saranno sfruttati per il lavoro contro resistenza. Gli esercizi vengono proposti a seconda della situazione individuale del paziente, spesso impiegando vari attrezzi come salvagenti, tubi, tavolette, cavigliere, pesi etc.
L’esperienza che la persona però vive in piscina è sicuramente un’esperienza di tipo olistica che, oltre ad aspetti fisici, comprende la sfera cognitivo-psicologica e sensoriale. Il rilassamento, la facilitazione dovuta all’ambiente microgravitazionale e l’essere immersi nel mezzo acquoso dà alle persone una capacità di “sentire” se stessi ed il proprio corpo in una condizione di rilassamento e motoria particolare ed unica.
Da tutto ciò quindi si evince che la idrokinesiterapia può senz’altro far parte del protocollo riabilitativo specie nella cura di alcune affezioni articolari specie post-intervento, ma sempre in complementarietà rispetto ad altre tecniche riabilitative “all’asciutto” e mai in sostituzioni di queste.
Le spese mediche sono tutte scaricabili in detrazione, purché si sia in possesso del documento che ne certifica la spesa. Tuttavia, alcune di queste possono essere evidenziate in dichiarazione solo se prescritte dal medico. In merito alle spese sanitaria rimaste a carico del contribuente, l’articolo 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir) stabilisce che “Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.
Stante il testo del suddetto Articolo 15, dunque, qualora le spese sanitarie siano state rimborsate nello stesso anno in cui sono state sostenute, il contribuente, limitatamente alla somma in oggetto di rimborso, ha una doppia possibilità: non potrà indicarla in dichiarazione; potrà indicarla solo per la parte non rimborsata. Diversamente, se le spese sono state rimborsate negli anni successivi a quello nel quale sono state sostenute, il contribuente potrà proseguire a far valere la detrazione (o la relativa deduzione) di cui ha beneficiato negli anni precedenti ma deve assoggettare a tassazione separata la somma rimborsata nell’anno in cui detto rimborso viene erogato. Resta ferma, tuttavia, l’opportunità per il contribuente (Circolare n. 122/E del 1999 e Risoluzione n. 35/E del 2007) di portare in detrazione (o deduzione) la parte di spesa non rimborsata. In tema di rimborsi, un aspetto da considerare interessa i fondi sanitari. In questi casi, il contribuente prosegue a portare in detrazione (o deduzione) le spese sanitarie sostenute anche se le stesse sono state rimborsate per effetti di contributi o premi: non deducibili in base alle disposizioni di legge; che hanno comunque concorso a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato.
In generale, quindi, la relazione che intercorre tra i contributi versati e le spese sanitarie è: se i contributi sono deducibili, le spese sanitarie oggetto di rimborso sono indetraibilità (o indeducibili). A questo fine, va ricordato che la circolare n. 54/E del 2002 precisa che la sola deducibilità del contributo versato “rileva” anche se il contribuente non ha effettivamente beneficiato dell’agevolazione. Ne deriva che, se il contributo è deducibile in base alla legge, il contribuente non potrà detrarre le spese mediche rimborsate. In altre parole, non è concessa la possibilità di decidere se beneficiare dell’agevolazione sui premi versati o sulle spese sanitarie a seconda dell’importo più conveniente. Per quanto concerne i limiti agevolabili, va ricordato che sono deducibili i contributi versati fino al limite di euro 3.615,20 e che, se vengono versate somme eccedenti detto limite, la detrazione sulle spese sanitarie deve essere calcolata in proporzione all’ammontare dei contributi non dedotti.
- Spese per trattamenti di mesoterapia. La mesoterapia è un metodo di somministrazione del farmaco, di qualsiasi natura, nel derma e nel sottocutaneo ovvero distribuito sull’epidermide mediante appositi aghi. Le spese inerenti a questi trattamenti effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria sono ammesse in detrazione purché siano correlate da una prescrizione medica, idonea ad evidenziare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (si veda la Circolare n. 3/E del 2016). Per inserire in detrazione i costi sostenuti per i trattamenti mesoterapici è infatti necessario verificare se la necessità è riferita a una patologia specifica del pazienza, riconducibile a una malattia o comunque a problemi di salute, essendo esclusa, ad esempio, la detrazione per interventi di medicina estetica.
- Spese per trattamenti di ozonoterapia. Questo trattamento si sostanzia nell’utilizzo di una miscela di ossigeno ed ozono per scopi terapeutici. Le spese per i trattamenti di ozonoterapia, eseguiti da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia, sono ammesse in detrazione solo con presentazione della prescrizione medica che evidenzi il necessario collegamento della prestazione resa con la cura della patologia.
- Spese per prestazioni chiropratiche. La figura del chiropratico non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, tantomeno per questa figura è stato creato un apposito albo. Tuttavia il Ministero della Sanità, con Circolare n. 66/1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere effettuate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia. La Circolare n. 3/E del 2016 ha sottolineato che le prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico possono essere inserite fra le spese sanitarie detraibili purché siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
- Spese per cure termali. Anche queste spese sono detraibili, ai sensi dell’Articolo 15 del TUIR, al pari delle spese mediche generiche; è obbligatorio, però, per la detraibilità, che le stesse siano state prescritte da un medico. Non sono detraibili le spese identificabili con come un costo accessorio, come ad esempio le spese di viaggio, di albergo e di soggiorno presso la struttura termale (Risoluzione n. 207/E del 1976).
Sono inseribili in detrazione, senza prescrizione medica, il costo del ticket sanitario sostenuto per la cura termale stessa. Solo per queste quattro tipologie di spesa, ai fini della detrazione è necessaria la seguente documentazione: ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dal personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria; prescrizione medica.
Tuttavia è sempre consigliabile farsi fare la prescrizione, anche se non occorre sempre la prescrizione del medico curante di base per la detrazione di spese di fisioterapia, coerentemente con la Circolare n. 19 del 2012. Quest’ultima ha chiarito che è sufficiente che dalla fattura si evinca la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria ricevuta.
